A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.65 del 19 marzo 2018) del Decreto 2 marzo 2018 sulla “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, il Gse ricorda che i soggetti sottoposti all’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. che non intendano aderire a quanto disposto all’articolo 6, commi da 1 a 7 del Decreto e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato, devono comunicare al GSE, entro il 18 aprile 2018, la scelta di non aderire a detto meccanismo. Tale comunicazione – effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Decreto – è riferita all’intero periodo 2018-2027.
Analogamente, i soggetti obbligati che non intendano aderire a quanto disposto all’articolo 7, commi da 1 a 5, del Decreto e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con qualsiasi tipologia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ne danno comunicazione al GSE entro il 18 aprile 2018. Tale comunicazione – effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del Decreto – è riferita all’intero periodo 2018-2027.
Per i nuovi soggetti obbligati, le citate comunicazioni possono essere inviate al GSE entro la data di invio della prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014.
I soggetti obbligati che si avvalgono delle opzioni di non adesione ai citati meccanismi non potranno modificare la loro scelta per il periodo 2018-2022. Pertanto, in tale periodo, dovranno assolvere autonomamente ai relativi obblighi avanzati. Potranno, invece, rientrare nel meccanismo per il successivo periodo 2023-2032 previa comunicazione che dovrà pervenire al GSE entro il 1 dicembre 2022.
I certificati di immissione in consumo (CIC) relativi al biometano avanzato sono rilasciati solo ai produttori di biometano (come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 10 ottobre 2014, emendato dal Decreto all’articolo 11, comma 1, lettera i). Pertanto, i soggetti obbligati che decidano di assolvere autonomamente all’obbligo relativo al biometano avanzato dovranno acquistare i corrispondenti CIC dai produttori di biometano avanzato nell’eventualità che i certificati ad essi rilasciati non siano ritirati dal GSE.
Dette comunicazioni dovranno essere effettuate tramite il modulo pubblicato che andrà inviato, insieme ad un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società, entro e non oltre il 18 aprile 2018 all’indirizzo pec biometano@pec.gse.it.
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