(da nextville.it – Filippo Franchetto) – Per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da Forsu, il richiedente può sempre optare per il procedimento di autorizzazione unica anche nel caso in cui le condizioni consentirebbero il ricorso alla procedura abilitativa semplificata.
Con sentenza n. 269 del 16 luglio 2020, il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso promosso da un Comune contro l’autorizzazione unica (rilasciata dalla Regione) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Il Comune, tra le altre cose, ritiene che l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto sarebbe dovuta avvenire mediante il rilascio dell’autorizzazione unica, così come prescritta dal Dlgs 387/2003. Secondo il Comune, infatti, gli impianti di biometano con produzione nominale inferiore a 500 metri cubi standard/ora andrebbero obbligatoriamente autorizzati con la procedura semplificata (Pas) prevista dall’articolo 6 del Dlgs n. 28/2011.
I giudici però hanno smentito questa interpretazione restrittiva della norma, sottolineando che – come espressamente previsto dal punto 11.1 delle linee guida sull’autorizzazione degli impianti FER (Dm 10 settembre 2010) – il ricorso al procedimento semplificato costituisce un vincolo soltanto per le amministrazioni procedenti, ma non per il richiedente che può sempre optare per il procedimento unico.
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